Statuto 2018

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOTO SUB TEAM DONAGGIO STATUTO SOCIALE 2018

 

Art. 1- COSTITUZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede nel Comune di Venezia, un'associazione che assume la denominazione "Nuoto Sub Team Donaggio associazione sportiva dilettantistica", in breve "N.ST.D. a.s.d.di seguito definita "Associazione".

Essa adotta un distintivo rettangolare con il disegno di un subacqueo di colore bianco su fondo blu e con la dicitura "NUOTO SUB TEAM DONAGGIO". La durata dell'Associazione ~ fissata a tempo indeterminato.

II sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonchè agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2-SCOPO- OGGETTO

L' Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e favorire con tutti i mezzi la pratica e la divulgazione delle attività sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, natatorie e subacquee sul piano sportivo, scientifico, ecologico, culturale, didattico, artistico e sotto ogni altro aspetto ad esse collegato, nell'osservanza delle leggi e delle norme dirette alla conservazione della fauna, della flora, degli ambienti naturali e del patrimonio archeologico.
A tale scopo si specifica che:

1. l'Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. 1'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività didattica, agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pesca sportiva e delle attività acquatiche, subacquee, nautiche e di salvaguardia dell'ambiente;
3. per gli scopi di cui al presente articolo l' Associazione potrà amministrare impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, corsi e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere;
4. l'Associazione potrà aderire, con le modalità di cui al successivo art.14 a Enti, Associazioni nazionali o Federazioni del C.O.N.I. A seguito dell'adesione essa si conformerà alle norme ed alle disposizioni degli Enti o Federazioni cui avrà aderito.

Art.3-- PATRIMONIO e PROVENTI

II Patrimonio dell' Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati con le disponibilità finanziarie dell'Associazione. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


I proventi sono costituiti:

dai frutti del patrimonio;
dalle quote associative dei soci;
dai contributi dei soci e di persone fisiche, imprese, societ~, enti, associazioni e terzi in genere, liberamente erogati;
dai corrispettivi specifici conseguiti a fronte di attivit~ svolte dall' Associazione nei confronti dei soci;
dai corrispettivi percepiti a fronte di eventuali attivita commerciali.

Art. 4-AMMISSIONE


L'ammissione all'Associazione si ottiene presentando domanda scritta accompagnata dal pagamento della quota sociale stabilita. Per i minori l'ammissione a socio è subordinata al consenso scritto dell'esercente la patria potestà parentale. Il richiedente assumerà la qualifica di socio ad avvenuta ratifica da parte del Consiglio Direttivo. II Consiglio Direttivo ha la facoltà di non ratificare l'iscrizione: in tal caso la relativa delibera dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato non più tardi di tre mesi dalla data della domanda. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato. Non è assolutamente consentita una partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 5- SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che intendano perseguire le finalità dell'Associazione, partecipando alla sua organizzazione ed attività, ammessi in base al precedente art.4 ed in regola con il versamento delle quote associative. Le Associazioni, Fondazioni o altri Enti possono far parte dell'Associazione soltanto assumendo tale qualifica. Tutti i soci hanno pari dignità all'interno dell' Associazione; essi hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed hanno ciascuno diritto ad un voto nelle assemblee.

Art, 6-DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
E' diritto del socio:
1. diritto di partecipare a tutte le attivit~ promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
2. frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione secondo le modalità stabilite da apposito regolamento;
3. praticare gli sport ammessi dall'Associazione usufruendo delle attrezzature e degli impianti dell'Associazione stessa;
4. prendere parte, sotto i colori sociali, a competizioni sportive promosse dall'Associazione o da altri Enti;
5. prendere parte a qualsiasi manifestazione organizzata dall 'Associazione;
6. intervenire e discutere alle assemblee e partecipare con il proprio voto alle relative delibere anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
7. presenziare e presentare proposte e/o reclami al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
8. di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei conti, quando maggiorenne;
9. essere eletto membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti.


E' dovere del socio:

1.osservare lo Statuto, i regolamenti approvati dall'assemblea dei soci e le deliberazioni degli Organi sociali;
2 versare la quota associativa di cui all' art.4 e le altre somme a qualsiasi titolo dovute all' Associazione;
3 non nuocere al decoro, agli interessi e alla vita dell' Associazione;
4 osservare le disposizioni ed i regolamenti delle Federazioni o Enti cui l' Associazione aderisce;
5 osservare il Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I. e mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
6. presentare annualmente, certificato medico di idoneità sportiva per le attività che lo richiedano;
7. partecipare attivamente alle finalità dell' Associazione.

Art. 7-RECESSO

Ciascun socio potrà recedere dall'Associazione con efficacia immediata dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La quota sociale od i contributi associativi versati non sono ripetibili, trasmissibili, rivalutabili o rimborsabili. l rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.8-DECADENZA

Oltre a quanto già previsto all'art. 7, i soci cessano di appartenere all' Associazione, perdendo ogni diritto e facoltà, nei seguenti casi:

1) mancato pagamento della quota annuale da oltre due mesi dall'inizio dell'anno sociale;
2) svolgimento di attività in palese contrasto con le finalità dell'Associazione, compresa la fondazione o partecipazione organizzativa ad altra associazione analoga nel territorio, nell' ambito della disciplina sportiva subacquea. Sono escluse le partecipazioni temporanee di istruttori a corsi di formazione;
3) Sospensione (da 1 a 3 mesi) espulsione o radiazione deliberate dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art.14.

Art.9-ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno, tuttavia le quote associative potranno avere diversa scadenza.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere sottoposto all' approvazione dell' Assemblea ai sensi e con le modalità del successivo art.Il. Il documento deve essere approvato dall' Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 10-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione:

1. l' Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 11-ASSEMBLEA DEI SOCI


L' Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ed è l'organo sovrano dell' Associazione; di essa fanno parte tutti i soci in regola con l'iscrizione ed è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in provincia di Venezia.
L'Assemblea è convocata mediante affissione o invio di apposito avviso via email e/o sul sito web dell' Associazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, all'albo sociale in sede, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la convocazione di quella "ordinaria" e almeno 15 giomi prima per quella "straordinaria". L'assemblea in seconda convocazione non puo aver luogo nello stesso giorno fissato per quella di prima convocazione.

L'assemblea ordinaria:

E' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 120 giomi dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa viene inoltre convocata su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo in carica, o da almeno due Revisori dei conti, salvo i poteri di questi ultimi, o da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto e va effettuata, entro 30 giomi dal ricevimento della richiesta scritta.

Compiti e funzioni:

1. approva il rendiconto economico e finanziario dell' Associazione;
2. elegge i membri del nuovo Consiglio Direttivo e dell' Associazione;
3. elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
4. approva il regolamento dell' Associazione e le relative modifiche, secondo il principio di sovranità assembleare.


L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la presenza ed il voto palese o segreto favorevole di almeno la meta dei soci.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera con voto palese o segreto della maggioranza semplice dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo in carica, o da almeno due Revisori dei conti, o quando la richiede almeno un terzo dei soci, va effettuata entro 30 giomi dalla richiesta scritta.

Delibera in materia di:

1. modificazioni dello Statuto sociale;
2. scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo;
3. scioglimento anticipato dell' Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Per i punti 1) e 2), l'assemblea straordinaria e validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno 3/4 dei soci, ed in seconda convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.
Per il punto 3) è validamente costituita, in base alle norme del successivo art. 25, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno i 3/4 dei soci, con esclusione di deleghe.
4
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Consigliere più anziano di età. In assenza di tutti i Consiglieri l'assemblea sarà presieduta dal socio più anziano di età. In apertura dei lavori il Presidente nomina un segretario dell'assemblea che cura e sottoscrive la stesura del verbale in apposito libro. Ogni socio ha diritto a un voto purchè maggiorenne ed in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo; le votazioni possono essere palesi o segrete. In quest'ultimo caso il Presidente dell'assemblea nomina almeno tre scrutatori per la verifica delle schede. Nelle assemblee i soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, solo da altri soci; ogni socio può rappresentare al massimo un solo altro socio.

Art. 12- DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni assembleari, i bilanci ed i rendiconti, saranno disponibili in visione presso la sede dell' Associazione per i soci che ne faranno richiesta al C.D.

Art. 13- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soci che restano in carica per due anni, con possibilit~ di riconferma. Soci per i quali non sussistano cause di incompatibilit~ previste dall'ordinarnento statale e/o da quello sportivo nell'assunzione dell'incarico. Esso viene eletto a scrutinio segreto o palese dall' Assemblea.
Per poter essere eletto nel Consiglio Direttivo il socio dovr~ essere iscritto all' Associazione da almeno sei mesi.
E' fatto divieto ai Consiglieri, a pena di decadenza, di ricoprire analoghi incarichi presso altre associazioni nell'ambito della medesima disciplina.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo intemo: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, l'Economo, il Tesoriere, il Responsabile sede ed il Magazziniere.
Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato impedimento non partecipi a due riunioni consecutive, dovr~ ritenersi decaduto dall'incarico.
In caso di decadenza dalla carica di Consigliere dovuta a dimissioni o ad altri motivi, sono chiamati
a far parte del Consiglio Direttivo quel socio o quei soci che nell 'elezione assembleare hanno seguito nella graduatoria gli eletti; ove non sussistano candidati non eletti, o gli stessi siano indisponibili, il Consiglio Direttivo potr~ nominare i sostituti scelti fra i soci. I sostituti rimarranno in carica fino al termine del mandato in corso. Se viene meno la maggioranza del Consiglio Direttivo lo stesso si considerer~ decaduto e si dovrà convocare una assemblea ordinaria per procedere a nuove elezioni.

Art. 14- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell' Assemblea ed ~ investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli statutariamente riservati all' Assemblea stessa.
In particolare:

1. Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell' Associazione;
2. Presenta i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni sull'attivit~ svolta;
3. E' responsabile verso i soci del regolare funzionamento dell' Associazione nonche del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni;
4. Formula i regolamenti e le proposte da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea;
5. Decide annualmente le quote sociali e i contributi per i corsi e per l'uso della piscina;
6. Esplica ogni altra funzione prevista dal presenta Statuto;
7. Decide in materia di adesione alle Federazioni sportive o altri Enti di promozione sportiva;
8. Ratifica le nuove domande di ammissione a socio presentate per la prima volta;
9. Delibera la sospensione (da 1 a 3 mesi), l'espulsione o la radiazione dei soci.

I provvedimenti relativi al punto 9) possono essere comminati in seguito al mancato rispetto di quando indicato nello Statuto e/o nel Regolamento dell' Associazione o per azioni, commesse entro e fuori I'Associazione, ritenute disonorevoli o lesive per l'immagine ed ii buon nome del sodalizio. Questi provvedimenti dovranno avere ii voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il C.D., previa audizione, se possibile, dell'interessato, al quale la delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata per iscritto. Il socio oggetto di provvedimento di sospensione o espulsione potrà presentare ricorso, contro ii provvedimento adottato nei suoi confronti, al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla notifica.
- Il socio espulso non potrà presentare nuova domanda di ammissione all' Associazione nei due anni successivi al provvedimento.
- I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo saranno in visione presso la sede sociale, per tutti i soci che ne facessero richiesta.

Art. 15- ALTRI INCARICHI

I1 Consiglio Direttivo può attribuire speciali incarichi e costituire gruppi di lavoro o commissioni per meglio realizzare i fini istituzionali; nomina inoltre, su proposta degli istruttori, il Referente Didattico ed i vari Direttori dei corsi di immersione.

Art. 16-RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente; puo essere inoltre convocato, con debito preavviso, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne venga richiesta la convocazione da almeno tre Consiglieri. Le sue riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice salvo i casi particolari previsti dal presente Statuto, all'art. 14, punto 9). In caso di parit~ prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione verr~ redatto verbale con l'Ordine del Giorno e delibere, in apposito libro dei verbali.

Art. 17-IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nel contempo Presidente dell' Associazione e ne ha la legale rappresentanza anche giudiziale. Presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, esplicando altresi tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto. Egli firma la corrispondenza ed effettua le operazioni bancarie o le delega agli eventuali incaricati. Presenta annualmente, in assemblea ordinaria, la relazione sulla gestione ed attività svolte e previste dell' Associazione.

Art. 18-IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce ii Presidente in caso di sua delega, assenza od inadempimento, esercitandone le funzioni e i relativi poteri.

Art. 19-IL SEGRETARIO

II Segretario coordina e dà esecuzione ai programmi e alle attività dell' Associazione con facoltà di avvalersi di eventuali collaboratori; cura lo schedario dei soci, l'archivio, le comunicazioni da inviare, il tesseramento, le assicurazioni e il funzionamento della Segreteria e sovrintende a quant'altro gli sia demandato dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art, 20- IL TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, fomendo un rendiconto all'Economo ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. Collabora strettamente con l'economo.

Art. 21-L'ECONOMO

L'Economo redige il bilancio preventivo e consuntivo e cura la tenuta della contabilit~ ed i rapporti con gli Istituti bancari. Collabora strettamente con il tesoriere.

Art. 22-IL MAGAZZINIERE

Il Magazziniere cura la conservazione ed il collaudo delle attrezzature tecniche sociali, tenendone l'inventario.

Può avvalersi della collaborazione del responsabile della sede o di altri soci.

Art. 23-IL RESPONSABILE DI SEDE

Il responsabile di sede sovrintende alla cura e alla disponibilità della sede e di quanto in essa contenuto; collabora strettamente col Magazziniere.

Art. 24-IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti ~ composto da tre membri e due supplenti eletti tra i soci dall' Assemblea a voto palese o a scrutinio segreto, e nomina poi al suo intemo un Presidente. Il Collegio rimane in carica per due esercizi, con possibilità di riconferma. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni di controllo. In particolare:

1. effettua il controllo sull'amministrazione dell' Associazione;
2. verifica la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
3. vigila sull'applicazione dello Statuto sociale;
4. assolve tutti gli obblighi di vigilanza e controllo previsti dalle norme civilistiche e fiscali.

Probiviri: I Revisori dei Conti assumono inoltre la funzione di Probiviri, pronunciandosi in via definitiva sui ricorsi presentati dagli interessati contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo; avranno inoltre il compito di interpretare le norme del presente Statuto.

Art. 25-SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell' Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno quattro quinti dei soci e con 1' approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il voto personale con esclusione di deleghe, L'Assemblea stessa nominerà uno o più Commissari incaricati della liquidazione dei beni sociali. Una volta provveduto alla liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.


Art. 26- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente contemplate dal presente Statute valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le correnti disposizioni di legge.

Marghera, 13 novembre 2018 Per ii Consiglio Direttivo N.S.T.D. a.s.d.

Letto, discusso approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in sede,
in data ii 13 novembre 2018